Si comunica ai Sigg. Genitori, che il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l’8 novembre 2023 convertito nella Legge 13 novembre 2023, n. 159 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto “Decreto Caivano”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023 ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.
In particolare si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie sull’articolo 12 della Legge in oggetto:
“Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione il sindaco, mediante accesso all’Anagrafe nazionale dell’istruzione (ANIST) individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell’adempimento dell’obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
Nelle more dell’attivazione dell’ANIST, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche…
Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinchè questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
In caso di violazione dell’obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell’obbligo di istruzione di cui al comma 4……”
In caso di violazione dell’obbligo di istruzione, il sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto.
E ancora, dalla Legge in oggetto è stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che recita:
“Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”
Si informa inoltre che nel Decreto Legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.
Nel rispetto di quanto normato nella Legge succitata, è stata effettuata la verifica di quanto su esposto ed accertato l’applicazione di quanto di competenza.
Ad ogni buon fine, si allega ulteriore strumento utile alla giustificazione delle assenze delle/degli alunne/alunni.
Tanto per quanto di competenza.
Si allega :
1 – Modello di autocertificazione
Circ. n. 206 Applicazione Legge n. 159 2023 in materia di obbligo scolastico
All.circ. n. 206-DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_CERTIFICAZIONE_-_OBBLIGO_SCOLASTICO
da Toic860003-psc